Nelle scuole statali vi sono specifiche norme che regolano la partecipazione dei genitori alla vita della scuola ( articoli 5-11 Testo unico norme sull’istruzione, decreto legislativo 297/1994, in allegato il testo completo).
Tali regole si applicano alle scuole di ogni ordine e grado, attraverso gli organi collegiali. A questi particolari momenti di presenza dei genitori a scuola si aggiungono, ovviamente, quelli relativi a rapporti individuali che ogni genitore può avere con gli insegnanti del proprio figlio.
Gli insegnanti possono incontrare periodicamente i genitori della classe (o sezione, nella scuola dell’infanzia) in assemblea per discutere di problemi che riguardano complessivamente l’attività, l’organizzazione dei servizi e i rapporti tra scuola e famiglia.
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe o di scuola per trattare tra loro problemi che attengono a questioni della scuola. In questo caso devono presentare al dirigente della scuola una richiesta di uso dei locali scolastici, motivando anche la ragione dell’assemblea, alla quale possono partecipare anche i docenti e lo stesso dirigente scolastico con diritto di parola.
La scuola statale prevede anche che vi siano organi collegiali ai vari livelli di scuola o di istituzione scolastica, con competenze diverse, di cui fanno parte anche genitori eletti in rappresentanza delle famiglie.
L’organismo collegiale di base è il consiglio di classe (interclasse nella scuola primaria e intersezione nella scuola dell’infanzia) che si occupa dei problemi della classe (o del plesso); ha durata annuale ed è composto dai docenti della classe e da genitori eletti annualmente in assemblea appositamente convocata.
A livello di istituzione scolastica (circolo didattico, istituto comprensivo, istituto), dove tutte le scuole dipendenti vengono coordinate e amministrate, è prevista la costituzione del consiglio di circolo o di istituto (cfr. art. 8 Testo Unico), composto da rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale non docente. Fa parte di diritto del consiglio di circolo/istituto il dirigente scolastico. Il presidente del consiglio è un genitore.
Negli istituti superiori è presente anche la componente studentesca (rappresentanze rinnovate ogni anno).
Il consiglio di circolo/istituto dura in carica tre anni e viene eletto nei primi mesi di scuola (normalmente entro novembre) sulla base di liste di candidati.
Il consiglio di circolo/istituto ha funzioni prevalentemente amministrative e organizzative. Approva i bilanci dell’istituzione scolastica, definisce il regolamento di istituto e i criteri generali per l’organizzazione della vita scolastica. Stabilisce le modalità di funzionamento dei servizi, della biblioteca di istituto, dell’uso delle attrezzature scolastiche e dei locali. Delibera gli acquisti di strumenti e attrezzature; stabilisce i criteri per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e di altre attività organizzate dalla scuola. Stabilisce, tra l’altro, i criteri per la formazione delle classi e per l’orario delle attività didattiche.
Il consiglio di circolo/istituto elegge al proprio interno la giunta esecutiva (di cui fanno parte di diritto il diri-gente scolastico e il direttore dei servizi di segreteria) formata da rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale Ata.
La Giunta ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio e di preparare i lavori del Consiglio stesso.